Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: equo compenso

Per le prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione nell’ambito dei servizi di architettura/ingegneria, l’art. 41 c. 15 D. Lgs 36/2023 e relativo allegato I.13 prevedono che il corrispettivo, determinato ai sensi del D.M 17.6.2016, è posto a base di gara dell’affidamento. Questa norma è poi da coordinare con la L. 49/2023 in materia di equo compenso (richiamato anche dall’art. 8 D. Lgs 36/2023) che all’art. 1 prevede che si considera equo il compenso conforme, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 D.L 1/2012. Una prima interpretazione che abbiamo adottato, per assicurare il rispetto di entrambe le norme, è di porre a base di gara l’importo calcolato ai sensi del D.M 17.6.2016 e poi, a valle della gara, assicurarsi che l’importo risultante a seguito del ribasso offerto non sia inferiore al D.M 140/2012. Con la presente si chiede se si debbano attuare procedure preventive diverse o successive ulteriori. Si chiede infine come comportarsi nel caso in cui l’applicazione del D.M 140/2012 porti ad un importo superiore a quello derivante dall’applicazione del D.M 17.6.2016.